ECOBONUS 65% – Guida alle detrazioni 2017

Prorogati i Buons per la Riqualificazione Energetica

E’ stata approvata dal Senato, in data 7 Dicembre 2016, la Legge di Bilancio 2017, che proroga ufficialmente fino al 31 Dicembre 2017 l’Ecobonus 65% sugli interventi a favore di una maggiore efficienza energetica per gli edifici, in particolare per le singole abitazioni.

 

Come funzionano le Detrazioni

Alcune delucidazioni su come applicare la detrazione in merito ad interventi sugli involucri degli edifici (in particolare riguardo agli infissi)

  • Gli interventi volti alla riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari possono usufruire della detrazione d’imposta sul reddito di persone fisiche (IRPEF) o di imprese e società (IRES) pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 Dicembre 2017. Per le parti comuni ai condomini la detrazione è rappresentata dal 75% entro il 31 dicembre 2021.
  • La detrazione va suddivisa in 10 quote annuali di importo uguale l’una all’altra, ed applicata nell’anno in cui si è sostenuta la spesa ed in quelli successivi.
  • Ogni contribuente può detrarre annualmente la quota che gli spetta, nei limiti dell’IRPEF o dell’IRES dovuta per l’anno di riferimento. Eventuale eccedenza non può essere rimborsata ne’ conteggiata in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
  • Gli edifici interessati devono già essere dotati di impianto di riscaldamento, anche nelle zone interessate dall’intervento.
  • La detrazione riguarda spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, in merito a strutture opache verticali, strutture orizzontali (coperture e pavimenti), finestre – comprensive di infissi – che delimitano il volume riscaldato, che si affacciano all’esterno, che si affacciano su vani non riscaldati, che consentano una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori di riferimento, riportati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).
  • Gli edifici che si trovano in zone climatiche C,D,E,F devono avere valori di trasmittanza U (per le chiusure apribili e assimilabili, come porte, finestre, vetrine – anche se non apribili -, comprensive di infissi, calcolando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso zone non riscaldate) che rispettino i limiti massimi riportati in tabella A4 art.4 comma 4 lett c del DPR 2 Aprile 2009, n.59.
  • Anche le spese per acquisto e posa in opera di schermature solari, che rispettino i requisiti dell’Allegato M al Dlgs 311/2016, sono ammesse alla detrazione.

 

 

Tetti massimi per le detrazioni

Tipologia di intervento

Interventi sull’involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)

Tetto massimo della detrazione sulle singole unità immobiliari

Euro 60.000 (65% di euro 92.307,69)

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Tipologia di intervento

Acquisto e posa in opera di schermature solari

Tetto massimo della detrazione sulle singole unità immobiliari

60.000 euro (65% di euro 92.307,69)

 

 

Gli adempimenti necessari

  • Per fruire dell’agevolazione è necessario acquistare l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti.
  • Per alcuni beni, come finestre comprensive di infissi o caldaie a condensazione di potenza nominale del focolare inferiore a 100Kw, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione fornita dal produttore.
  • Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari, realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, non è richiesto l’attestato di certificazione / qualificazione energetica.
  • La scheda informativa relativa agli interventi realizzati per sostituire finestre comprensive di infissi, in unità singole immobiliari, o per installazioni di pannelli solari, deve essere redatta secondo lo schema dell’Allegato F dello stesso DM. Va trasmessa all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori.

 

Azioni e note importanti per richiedere la detrazione

  • I contribuenti persone fisiche, al fine di concorrere alla detrazione, devono saldare le spese tramite bonifico bancario o postale specificando il motivo del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto al quale è indirizzato il pagamento.
  • Sui bonifici versati alle imprese che hanno realizzato questo genere di interventi viene applicata una ritenuta di acconto pari all’8%.
  • Questa detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la stessa tipologia di interventi.

 

Bagni Serramenti resta a vostra disposizione per effettuare i calcoli e le statistiche necessarie, con l’obiettivo di trovare le soluzioni adatte a migliorare il valore di isolamento termico di infissi e serramenti. Inoltre il nostro team operativo si rende disponibile per il supporto alla compilazione dei documenti utili alla richiesta degli incentivi.